February
28

Sindaco sei connesso?

Primo diritto digitale 

Art.3.Diritto all’uso delle tecnologie
I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 

Riguarda solo chi usa internet? No.
Riguarda solo chi ha un computer? No.
E’ riservato solo al così detto “Broandbandpeople” ovvero a chi ha la connessione in banda larga? No.
E quindi? E da quando? In che modo? Quanto costa?
Le risposte a queste domande, raccolte durante le interviste sui Territori, saranno lo spunto per l’approfondimento sui 7 nuovi diritti digitali.
L’art.3 “Diritto all’uso delle tecnologie” mette al riparo chi abita in “cascine sparse” o in periferia dal fatto che diritto di usufruire dei servizi pubblici digitali come i suoi concittadini che abitano in Città. 
E’ un diritto pubblico previsto così come nel dopo guerra si prevedevano le strade, l’acqua, la luce come condizione di abitabilità.
Il pagamento delle bollette, la prenotazione di una visita medica o il ritiro di un referto dall’ASL, la trasmissione di un certificato, una raccomandata con ricevuta di ritorno, la riscossione della pensione, la partecipazione ad un concorso, la richiesta di un’autorizzazione edilizia, la fornitura di un servizio, la proposta alla pubblica amministrazione sono azioni quotidiane di Cittadini ed Imprese che dovranno, tra le altre, essere svolte senza più recarsi fisicamente allo sportello pubblico.
Tutto questo ed altro deve poter avvenire anche in "cascine sparse" sia con il personal computer, sia con la televisione digitale, sia con il telefono cellulare e quello fisso. Cadono le barriere per età e  per la conoscenza informatica. 
Costutisce un dovere della Tua Amministrazione Pubblica assicurartelo. Il tutto è iniziato dal 1° gennaio 2006 e deve funzionare entro giugno 2007.

E’ nata una nuova generazione di diritti dei Cittadini che le tecnologie digitali ci consentono di far rispettare ed esprimere in modo nuovo.
In Italia siamo già oltre 7 milioni a possedere in casa il decoder digitale terrestre, satellitare e sono oltre 65 milioni i cellulari attivi, sono oltre 6 milioni le nuove linee attivata di connessione a banda larga in 2 anni e con +382% di connessioni.
Ognuno di questi oggetti rappresenta una potenza di fuoco enorme per il dialogo con la Pubblica Amministrazione e con il Mercato.
Il tutto non è futuribile ma è ormai il presente con l’entrata in vigore del Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e per l’applicazione dal 1° gennaio 2006 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005). Il sito www.altalex.com ha da tempo pubblicato un’analisi dell’ avv. Andrea Lisi che ribadisce il calendario perentorio degli adeguamenti della Pubblica Amministrazione per assicurare i nuovi diritti ai Cittadini e alle Imprese.

Si realizza un primo democratico principio: l’azione della Pubblica Amministrazione sarà realmente trasparente solo quando il fulcro sarà il servizio reso in digitale. Concordo con l’ avv. Lisi quando pone in evidenza, dal Codice dell’Amministrazione Digitale, l’art. 3 (diritto all’uso delle tecnologie), l’art. 4 (partecipazione al procedimento amministrativo), o ancora l’art. 7 (qualità dei servizi e soddisfazione dell’utenza) , l’ art. 9 (partecipazione democratica elettronica) e al più concreto art. 10 (Sportello Unico delle Attività Produttive).”
Cosa però culturalmente inciderà su tutto il personale della Pubblica Amministrazione è quanto previsto dall’art. 6 occorre utilizzare la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che diviene premessa gestionale dell’art.22 che recita: “ gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge “.

Tratto da: Il comunicatore Italiano Autore: Pier Domenico Garrone

Conclusioni: Oltre a tutti gli atti che amministrativi che ancora oggi a Como non si riescono a fare nonostante i soldi spesi ed i premi all’innovazione (di chè?) si riuscirà mai ad avere,vedere e consultare i bilanci ANALITICI online, in ossequio anche alle norme sulla trasparenza…?

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  1. Ciao,
    anch’io penso vitale superare questo ritardo di estensione del diritto.
    Trasparenza,esattezza,rapidità,no traffic in town!! Meglio!
    Good luck

    Comment by sean penn — 03/7/2007 #

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