November
18

Como: i B(r)utti pensieri

  Un po’ come Ticosa, un po’ come S.Anna, il gioco delle tre ca  rte con lo Stadio Sinigaglia è già partito. Ci si viene a raccontare la rava e la fava, quando poi verrà fuori il vero scopo, ovvero che metteranno le mani sull’area tra le più belle della città per farne un massacro. Ricordiamoci che un parco pubblico NON fa soldi, quindi NON va fatto. Ricordiamoci anche che il cambio di destinazione d’uso se lo fanno a casa, tra amici. Se poi la premessa è un ddl che va da AN al PD, dov’è l’opposizione? Gaffuri che dice? La città può esprimersi, può chiedere garanzie, può avere un impegno scritto e firmato preventivamente che sull’area in questione non vi saranno colpi di scena come al solito? Siamo certi che eventuali vincoli presenti non  possano decadere dopo tre anni e che un accordo di programma Regione-Provincia-Comune (all’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) se siglato non consenta cambi di destinazione d’uso? dice l’articoletto:

Articolo 34
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu’ tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu’ dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita’, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo puo’ prevedere altresi’ procedimenti di arbitrato, nonche’ interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilita’ di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e’ approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e’ pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.

5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche’ dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorche’ l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu’ regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma e’ promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e’ in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e’ composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto

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